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DIffamazione tramite PEC. Non sussiste l’aggravante.

La Corte Suprema di Cassazione, con una pronuncia del 23 maggio 2023, è tornata sull’argomento dell’uso illecito dei programmi di comunicazione elettronica per decidere in merito alla vicenda di un soggetto ritenuto responsabile di aver inviato un messaggio denigratorio nei confronti di un collega, tramite pec, ad alcune persone.

Dato che la pec è inviata ad un numero limitato di soggetti, si deve ritenere concretizzata una mera comunicazione e non la diffusione incontrollata del messaggio diffamatorio. La condotta, pertanto, non assume la connotazione di gravità determinata dall’invio ad un numero imprecisato e non individuabile di persone che è tipica della diffusione a mezzo stampa o altro strumento di pubblicità.
Nonostante la mail incriminata fosse stata veicolata tramite internet, tramite lo strumento della posta elettronica, essa era destinata ad un numero determinato e circoscritto di soggetti.
La ricezione del messaggio – protetto peraltro dalla riservatezza della corrispondenza – non comporta automaticamente che possa essere letto da altri, così come una lettera non sarà necessariamente letta da persone diverse dal destinatario.

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