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Telecamere nei condomini

I condomìni sono spazi vitali e condivisi in cui dovrebbe trovare la massima espressione il concetto di civile convivenza. Purtroppo, nella maggior parte dei casi, complice anche l’accelerazione data ai ritmi quotidiani dall’attuale stile di vita, si caratterizzano, invece, come luoghi di conflitto sociale ben più deleteri dell’ambiente esterno

Nel fatto pervenuto all’attenzione della Corte di Appello di Catania, la situazione di contrasto è nata dall’installazione, da parte del proprietario di locali posizionati al piano terra dello stabile, di un impianto di videosorveglianza consistente in due telecamere posizionate a sorvegliare l’accesso.

Tale iniziativa, adottata senza un preventivo passaggio in assemblea, viene ritenuta illegittima da alcuni condomìni, che decidono di contestare la mancata autorizzazione dell’installazione e di chiederne formalmente la rimozione.

Il contrasto vede una rapida escalation, nella fase stragiudiziale, delle rispettive posizioni, e determina il proprietario dei locali a promuovere un’azione giudiziaria finalizzata ad ottenere la conferma della legittimità dell’installazione dell’impianto, a fronte di nessuna lesione del diritto alla riservatezza, inteso come facoltà dei comproprietari di utilizzare gli spazi comuni sottoposti a videosorveglianza

Il Tribunale di Catania rigetta l’istanza ma l’interessato insiste e propone appello, lamentando la violazione ed erronea applicazione della normativa che disciplina il trattamento dei dati personali (con riferimento al D.Lgs. 196/2003 e non al nuovo Reg. UE 679/2016, sebbene i principi richiamati siano sostanzialmente gli stessi) e dell’art. 1122-ter del Codice Civile

In particolare, l’appellante fa riferimento all’art. 5 del D.Lgs. 196/2003 e al principio ivi sancito del divieto di diffusione dei dati personali, evidenziando chenon vi è nessuna lesione del diritto alla riservatezza, nella sorveglianza di spazi comuni come pianerottoli e vie di accesso allo stabile, poiché detti in detti ambienti non vi è alcuna ragionevole aspettativa di riservatezza, non essendo funzionalmente destinati all’esplicazione della vita privata, al riparo da sguardi indiscreti. Non essendo, i filmati acquisiti dalle telecamere, destinati alla diffusione ma al solo utilizzo per finalità di tutela della proprietà privata, in caso di evento lesivo di quest’ultima, non è ipotizzabile alcuna lesione dei diritti degli interessati.

Il proprietario dei locali contesta nell’appello anche l’erroneo riferimento, nella sentenza impugnata, all’art. 1122 ter CC, in quanto finalizzato a regolamentare la realizzazione di impianti di videosorveglianza da parte del condominio stesso sulle parti comuni, a tutela di tutti i condòmini, e non le installazioni che il singolo realizza per tutelare la propria abitazione.

La Corte d’Appelloha accolto la tesi della difesa con la Sentenza n. 317 del 15 febbraio 2022, nella quale fa sostanzialmente rimarcare come l’art. 1122 ter CC non possa essere applicato al caso in esame, dato che l’impianto di videosorveglianza risulta installato per proteggere beni del singolo condomino, nella sostanza individuato dall’appellante. Tale decisione è basata, in particolare, sull’esito della CTU disposta in primo grado, dalla quale si evince che le due telecamere fisse, contrapposte, consentono unicamente la sorveglianza dei locali al piano terra di proprietà dell’appellante. Non consentono brandeggio e zoom, per cui non è possibile modificarne il settore di ripresa, e sono posizionate in spazi comuni che si trovano in posizione decentrata rispetto alle ordinarie vie di accesso all’edificio. Peraltro, l’ingresso sottoposto a videosorveglianza non è uno spazio comune (gli accessi condominiali, pedonale e carrabile, risultano estranei ai settori di ripresa, di talché il problema dell’eventuale lesione della riservatezza si porrebbe solo per i soggetti che accedono o si avvicinano all’ingresso della proprietà dell’appellante, i cui spazi antistanti sono, evidentemente, spazi comuni. L’art. 1122-ter c.c., secondo la Corte territoriale, non può trovare applicazione quando, come nel caso in esame, l’impianto di videosorveglianza sia stato installato per proteggere i beni del singolo condomino.

La Corte evidenzia anche la mancanza di prove circa la lesione della riservatezza ai danni degli altri condòmini, con particolare riguardo all’uso che il titolare del trattamento avrebbe fatto per finalità diverse da quelle dichiarate.

A supporto della decisione, i giudici del collegio richiamano giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (Sent. 708/2019, sez III) e numerose pronunce del Garante per la protezione dei dati personali e della Corte Suprema di Cassazione, tutte conformi nel ritenere legittimo l’uso di sistemi di videosorveglianza per la tutela della proprietà privata e la sicurezza delle persone.

In particolare, copiosa e consolidata giurisprudenza di legittimità (nonostante qualche interpretazione contraria dell’Autorità Garante, rimasta tuttavia isolata) esclude vi sia una violazione del diritto al controllo dei propri dati personali quando l’impianto di videosorveglianza è destinato a tutelare aree condominiali (portone di accesso, scale, pianerottoli e aree a parcheggio) che, per loro natura, sono destinati all’uso di un numero indeterminato di persone (in tal senso, Cassazione, Sez. V penale, n. 34151/2017; conf. n. 44156/2008; Cass. Civile, Sez. I, 71/2013).

È opportuno richiamare, ad ulteriore conferma dell’interpretazione data dalla Corte di Appello di Catania, il recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte, che ha ritenuto legittima l’installazione di telecamere su edifici pubblici e privati che riprendono spazi pubblici se finalizzato alla tutela del patrimonio e della sicurezza delle persone, poiché in tali spazi non vi è legittima aspettativa di riservatezza da parte del privato, fermo restando l’uso conforme alla finalità dichiarata e la conservazione limitata nel tempo delle immagini.

Il bilanciamento di interessi che deve comunque essere operato nel momento in cui una finalità privata si scontra con il diritto degli interessati a non essere oggetto di riprese da parte di terzi, consente di far pendere il piatto dalla parte del titolare del trattamento, giacché, a fronte di una necessità di protezione che può essere facilmente dimostrata con le frequenti aggressioni al patrimonio che avvengono ormai – purtroppo – in ogni città e luogo, per vietare il trattamento occorrerebbe provare una concreta e non teorica lesione del diritto alla riservatezza, tenendo peraltro presente che la semplice facoltà di sottrarsi alla registrazione è esercitabile semplicemente facendo attenzione ai cartelli di preavviso della presenza delle telecamere, che dovranno ovviamente essere installati con i criteri già da tempo enunciati dal Garante italiano e dal Comitato Europeo  per la protezione dei dati personali: posizionamento in prossimità del raggio d’azione delle telecamere, informazioni esaustive sul titolare, sulle finalità del trattamento e sui tempi di conservazione delle immagini, visibilità anche nelle ore notturne, ecc.

Per tornare allo specifico tema esaminato dalla Corte di Appello di Catania, nell’analizzare la questione del contrasto tra la tutela della riservatezza in ambito condominiale e la necessità di proteggere la proprietà privata e l’incolumità personale e familiare, l’impianto appare del tutto legittimo in quanto le telecamere, pur riprendendo un vialetto condominiale, non riprendono l’interno della proprietà di altri condòmini e non appare plausibile un generico riferimento alla lesione del diritto all’autodeterminazione a causa della presenza delle telecamere, riguardando l’installazione uno spazio comune raramente soggetto al passaggio degli altri condomini, essendo di stretta pertinenza e prevalentemente a servizio della proprietà immobiliare del titolare.

Una posizione interessante della Corte di Appello di Catania è l’interpretazione del concetto di dato personale in relazione all’immagine di una persona, che, sebbene originale non risulta in contrasto con i principi codicistici di tutela dell’individuo, dato che l’art. 10 CC tutela, correttamente, il “diritto della persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o comunque pubblicata senza il suo consenso”. Una visione che non è peregrina con riferimento al diritto alla riservatezza e tutela dei propri dati personali e solo si considera che l’immagine di una persona, qualunque sia la modalità di ripresa e memorizzazione, non costituisce un dato personale riservato, semplicemente perchè non è possibile – per chiunque – muoversi all’esterno degli spazi di privata dimora senza condividere necessariamente tale informazione con la collettività e, pertanto, salvi i casi di travisamento (vietati dal Testo Unico delle Leggi di PS), occorre dimostrare una reale e concreta lesione del diritto alla riservatezza, nel caso specifico, nelle attività di ripresa dei passanti.

L’ultimo aspetto analizzato dalla Corte, seppure incidentalmente con riferimento alle ulteriori contestazioni formulate dal condominio con riferimento all’impianto di videosorveglianza, è la legittimità dell’installazione sulla facciata del palazzo, che ne determinerebbe la deturpazione ed un uso in contrasto con il medesimo diritto di altri proprietari. Anche tale censura non coglie nel segno, poichè le telecamere possono essere installate sulla facciata condominiale in applicazione l’articolo 1102 CC, che permette al singolo condòmino di utilizzare il bene comune senza comprometterne “il pari uso” agli altri comproprietari. In tal senso la Corte cita giurisprudenza di Cassazione (II Civ., Sent. 24937/2021; Sez. VI, n. 14598/2021; Sez VI, n. 11870/2021)

In buona sostanza, il principio che può essere dedotto dalla pronuncia giurisprudenziale è il seguente: gli impianti di videosorveglianza installati dal privato, per finalità di tutela del patrimonio e dell’incolumità delle persone, anche sulla facciata dell’edificio, destinati ad inquadrare spazi condominiali, è legittimo, anche senza deliberazione assembleare, a condizione che l’installazione sia conforme ai principi oggi sanciti del Reg. UE 679/2016 e dalle linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali del mese di luglio 2019 e che i dati acquisiti non siano oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, in violazione delle finalità dichiarate.

Gianluca Pomante – Fonte: Sicurezza magazine

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