Esonero contributivo per la parità di genere
la Legge n. 162/2021 ha introdotto l’art. 46-bis sulla certificazione della parità di genere, istituita dal 1° gennaio 2022 e volta all’attestazione delle politiche e delle misure concretamente adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita, alla parità retributiva a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
A tal fine, il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un apposito Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese.
Successivamente, in attuazione del comma 2 della medesima disposizione, è stato pubblicato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022 che indica i parametri per il conseguimento della certificazione
Con il Decreto del 20 ottobre 2022, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha infine stabilito che, a partire dal 2022, le aziende private che conseguono la certificazione di parità di genere (Prassi UNI/Pdr 125/2022) potranno beneficiare, per il periodo di validità della stessa, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (a carico del datore di lavoro) in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50mila euro l’anno per ogni azienda.
Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l’INPS ha poi messo a disposizione le prime istruzioni operative e la procedura telematica volte a consentire l’accesso alla misura ai datori di lavoro certificati.